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2024


20 27 Gennaio

3 e 10 Febbraio

Valtournanche Corso sci e snowboard


 

email-info@sciclublavalletta.it

tel. cell. - 3497863298

STATUTO DELLO SCI CLUB

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Statuto


Articolo 1- Denominazione e sede


1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Sci Club La Valletta Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in Parabiago, via Fratelli di Dio n.15.

Articolo 2 - Durata


1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell' assemblea straordinaria degli associati.


Articolo 3 - Scopi


1. L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, in nessun caso, anche in modo indiretto, avanzi di gestione o utili, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


2- Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'apposito registro attivato dal Coni, ha per finalità lo sviluppo, l'organizzazione e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, connesse alle discipline contemplate dalla Federazione ltaliana Sport lnvernali (FlSl), intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività, motoria e non, compresa l'attività didattica, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi
sociali, l 'Associazione potrà, tra l' altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l' avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione dei fini sociali.


3. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.


4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività libera delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel rispetto di quanto previsto dal co. 6 dell'art.1g del D. Lgs. n.460/97.


5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione ltaliana Sport lnvernali (FlSl). L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.


6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle assemblee federali.


7. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di realizzare gli scopi istituzionali.


Articolo 4 - Ammissione



1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d' illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente esclusa la ternporaneità della partecipazione alla vita associativa ed ogni limite operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.


2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L' ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda; l'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.


3. ln caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. La quota associativa è personale e non rimborsabile, non può essere trasferita a terzi se non per causa di morte e non è rivalutabile.


Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci


1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e la nomina degli organi direttivi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.


2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 13.


3. L'essere socio comporta l'adesione allo statuto, ai regolamenti interni ed ai codici deontologici adottati. ll socio dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione, uniformarsi alle decisioni del consiglio direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione. I soci hanno il dovere di
difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed enti di promozione sociale o sportiva ai quali l'associazione aderisce o è affiliata. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale.


4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.


Articolo 6 - Decadenza dei soci


1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni rltenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
e) morte del socio;
f) mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio direttivo.


2. ll provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.


3. L'associato radiato non può essere più ammesso.


4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a), b) ed f) del precedente comma 1 sono tenuti all' integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

5. ln nessun caso, nemmeno in caso dl scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. ll versamento non crea diritti di partecipazione, trasmissibili a terzi.


Articoto 7-organi sociali


1. Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consigliodirettivo;
d) l' Organo di controllo, qualora istltuito.



Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea


1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.


2. L'assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del consiglio direttivo: a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.


3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.


4. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.


5. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola col pagamento delle quote associative e non sottoposti a prowedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.


6. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.


7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.


10. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.


11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.


12. ll Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.


13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.


Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea


1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola col pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.


2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'Associazione.


Articoto 10 - Assemblea ordinaria


1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per I' esame del bilancio preventivo.


2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, in merito all'elezione degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, indicati e non nel presente statuto, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art.8, co. 5.


Articolo 11 - Assemblea straordinaria


1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.


Articolo 12 - Validità assembleare


1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggloranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.


2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.


3.Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia I'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole delta maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.


Articolo 13 - Consiglio direttivo


1. ll Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a quindici componenti compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa.


2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dall' avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio direttivo uscente.


3. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.


4. ll Consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. ll Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.


5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola col pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell' ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.


6. ll Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


7. ln caso di parità prevale il voto del Presidente.


8. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. ll verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.


Articoto 14 - Pubblicità e trasparenza desti atti sociali


1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.


Articolo 15 - Dimissioni


1. ln caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.


2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla
gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.


3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.


Articolo 16 - Convocazione de! Consiglio direttivo


1. ll Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.


Articolo 17 - Compiti del Consiglio direttivo


1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
a. ratificare le domande di ammissione dei soci;
b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
c. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5;
d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
e. adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
f. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.


Articolo 18 - Il Presidente


1. ll Presidente è eletto dall'assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.


2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.


Articolo 19 - Il Vice-Presidente


1. ll Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.


Articolo 20 - ll Segretario


1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.


Articolo 21 - Organo di controllo


1. Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire un organo di controllo, con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali. L'organo di controllo potrà essere costituito in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione.


2. L'organo di controllo si riunisce ogni novanta giorni per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte in cui lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ogni riunione viene redatto apposito verbale.


3. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.


Articolo 22 - ll rendiconto e relativa approvazione e pubblicità


1. L'esercizio sociale inizia il 1" gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


2. ll Consiglio direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo, da sottoporre entrambi all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.


3. ll rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.


4. ln occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.


5. L'intero Consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. ln questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art.15, co.2.


Articolo 23 - Patrimonio


1. ll patrimonio sociale è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a donazioni, lasciti e successioni; eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.


Articolo 24 - Clausola compromissoria


1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione ltaliana Sport lnvernali (FlSl).


Articolo 25 - scioglimento


1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima, sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto. Non è ammesso il voto per delega.


2. ln caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.


3. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito ai sensi di legge l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 26 - Norma di rinvio


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione ltaliana Sport lnvernali (FlSl) a cui l'associazione è affiliata in subordine le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia.